Termini e condizioni di vendita
Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2021
La vendita di un pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata, oltre che dalle presenti condizioni generali, dalla L. 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Consumo di cui al D.lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82 – 100) e sue successive modificazioni.
L'organizzatore ed il venditore del servizio
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) Organizzatore di viaggio il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) Venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del successivo art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) Consumatore di pacchetti turistici, il cliente, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico;
d) Quota di partecipazione, il costo relativo all’alloggio in struttura ad esclusione delle
spese di prenotazione e della eventuale maggiorazione per l’acquisto di un pacchetto turistico di categoria superiore;
e) Quota di soggiorno, il costo complessivo di un pacchetto turistico.
La nozione di pacchetto turistico, ai fini del presente contratto, è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) Trasporto;
b) Alloggio;
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 111/1995) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art 21 delle presenti condizioni generali di contratto di vendita.
a) Estremi dell’autorizzazione amministrativa
- Altomincio Family Park: autorizzazione del 31/3/10 rilasciata dal Comune di Valeggio sul Mincio.
- Camping Village Jolly:
autorizzazione n. 73 del 27/1/1995 rilasciata dal Comune di Venezia.
- Camping Village Norcenni Girasole Club: autorizzazione n. 153 del 4/8/1995 rilasciata dal Comune di Figline Valdarno (FI).
- Camping Village
Park Albatros: autorizzazione n. 6393 del 14/3/2008 rilasciata dal Comune di San Vincenzo.
- I Pini Family Park: autorizzazione del 30/11/99 rilasciata dal Comune di Fiano Romano.
- Camping Village Roma: autorizzazione n. 816 del 30/1/2003 rilasciata dal Comune di Roma.
- Camping Village Fabulous:
autorizzazione del 21/7/2005 rilasciata dal Comune di Roma.
- Montescudaio Village
- Villa la Palagina
- Fattoria la Palagina: autorizzazione del 27/03/2019 n. 12459
- Birkelt Village
b) Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile: Zurich 562A3479.
c) Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo 01/01-31/12.
d) Le modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 13 delle presenti condizioni generali di vendita.
e) I parametri ed i criteri di adeguamento del prezzo del viaggio sono indicati all’art. 8 delle presenti condizioni generali di vendita.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta di apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo del sistema telematico, al cliente e dopo aver ricevuto la somma relativa all’acconto. In caso di prenotazione di più pacchetti turistici sarà necessaria la stipulazione di più moduli
contrattuali di prenotazione. Una volta accettata la prenotazione il cliente diventa automaticamente membro di Human Company.
All’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa dovrà essere versato a titolo di acconto un importo pari al 30% dell’importo totale della quota di partecipazione; il saldo della prenotazione pari al 70% dell’importo totale della prenotazione dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della data di arrivo in struttura con bonifico bancario o carta di credito. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte del venditore e/o organizzatore, la risoluzione di diritto. La relativa comunicazione sarà inviata dal venditore e/o organizzatore al consumatore ai recapiti in suo possesso.
Il prezzo dei servizi turistici pubblicati è espresso in Euro. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori catalogo, ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
a) Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
b) Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) Tassi di cambio applicati ai pacchetti in questione.
Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
a) Aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura superiore al 10%;
b) Modifica in modo significativo di uno o più elementi fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, sempre che il cliente non abbia accettato.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza verrà addebitato l'importo della penale nella misura di seguito indicata:
- 30% del prezzo totale del servizio turistico in caso di recesso con preavviso superiore a 30 giorni dalla data di check-in;
- 50% del prezzo totale del servizio turistico in caso di recesso esercitato con un preavviso compreso 29 e 15 giorni dalla data di check-in;
- 75% del prezzo totale del servizio turistico in caso di recesso esercitato con un preavviso compreso 14 e 7 giorni prima della data di check-in;
- 90% del prezzo totale del servizio turistico in caso di recesso esercitato con un preavviso compreso 6 e 3 giorni prima della data di check-in;
- 100% del prezzo totale del servizio turistico in caso di recesso esercitato con un preavviso pari o inferiore a 2 giorni prima della data di check-in.
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già confermate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. Qualsiasi richiesta di modifica del pacchetto turistico da parte del cliente comporta il pagamento aggiuntivo dell’importo determinato dall’organizzatore
e/o venditore alla luce della tipologia della stessa modifica richiesta. La diminuzione del numero dei partecipanti che abbiano confermato un unico pacchetto turistico è da intendersi come “recesso parziale” e pertanto assoggettata a quanto previsto dall’at. 9 delle presenti condizioni generali del contratto di vendita.
Qualsiasi modifica significativa da parte dell’organizzatore e/o venditore del servizio o di un suo elemento essenziale dovrà essere accettata e/o rifiutata dal consumatore. L’accettazione o il rifiuto della modifica dovrà pervenire all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di modifica. In caso di rifiuto, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di acquisire la somma già pagata o di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della
differenza di prezzo. Il consumatore può esercitare i diritti di cui sopra anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del servizio turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato dall’organizzatore.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa l’organizzatore rimborserà il consumatore nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) L’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione delle generalità del cessionario;
b) Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 del Codice del Consumo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore pertanto non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
I clienti dovranno essere muniti di un valido documento di identità da registrare al momento dell’arrivo nella struttura di cui al contratto stipulato, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti e comunque della documentazione richiesta in relazione alla nazionalità e provenienza degli stessi. In ogni caso i clienti provvederanno, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento delle informazioni a carattere generale relative agli obblighi sanitari ed alla documentazione necessaria per l’espatrio presso le competenti autorità adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore e/o organizzatore. I partecipanti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore e/o
venditore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o venditore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suindicate obbligazioni.
La classificazione ufficiale delle strutture viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni ufficiali rilasciate dagli enti Regionali e Nazionali competenti in materia.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute e da lui effettuate, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 16 e 17) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi alla data del rientro presso la località di partenza.
Per usufruire della copertura assicurativa garantita da Europ Assistance e inclusa nel prezzo del pacchetto turistico, è necessario che il cliente compili tutti i campi presenti nella domanda di prenotazione sia essa rappresentata dal modulo contrattuale in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.
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E’ istituito presso la Direzione Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo nazionale di garanzia per consentire in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero. Il fondo fornisce altresì una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 1999 n. 349.
La sottoscrizione del contratto di vendita comporta l’autorizzazione da parte del cliente alle riprese video e fotografiche che potrebbero essere effettuate nei luoghi di soggiorno da Human Company e/o da soggetti terzi dalla medesima autorizzati per scopi esclusivamente pubblicitari, compresa la divulgazione on-line, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e con il pieno riconoscimento dei diritti e delle facoltà in esso contenuti.
La concessione dell’autorizzazione da parte del cliente è liberatoria per Human Company e/o per i soggetti terzi da essa autorizzati ad utilizzare le riprese video e fotografiche per gli scopi e mediante le modalità indicate al comma 1, salvo diversa espressione del cliente al momento delle riprese.